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O.P.C.M. 25/10/2006 n. 35487. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. 8. La regione Marche č autorizzata a costituire un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, affidandone la gestione ad enti dotati della necessaria idoneitā finanziaria da individuare nel rispetto delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004. Art. 5. 1. Il commissario delegato, č autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana, nonchč degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta associazione direttamente attivati in relazione alla particolare gravitā del contesto emergenziale da fronteggiare, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n. 194. Art. 6. 1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, č autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: -regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; -regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; -decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241; -legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni; -decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; -decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 191; -leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. Art. 7. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, č assegnata al commissario delegato la somma di 5 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile che sarā allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. La regione Marche č autorizzata a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. 3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. 4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilitā speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato - Presidente della regione Marche con le modalitā previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. 5. Il commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate per eventi di cui alla presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Art. 8. 1. Per consentire l'espletamento delle ulteriori attivitā previste in attuazione della presente ordinanza la regione Marche e gli enti locali interessati dagli eventi calamitosi possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'art. 14, comma 14, del decreto-legge n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998. La regione e gli enti locali sono autorizzati a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite mensile di cinquanta ore procapite. 2. Al personale del Sistema di protezione civile e sicurezza locale della Regione Marche direttamente impegnato per le finalitā di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) e comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. 3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a carico della regione Marche. 4. Per accelerare l'istallazione del radar meteorologico finalizzato alla realizzazione del programma diretto ad assicurare un'adeguata copertura di radar metereologici del territorio nazionale prevista dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000, la regione Marche č autorizzata ad avvalersi delle risorse assegnate al commissario delegato con la presente ordinanza. 5. Per le maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa il commissario delegato - Presidente della regione Marche č autorizzato ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, di un'unitā di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con oneri a carico di quest'ultimo, appositamente individuato dal capo del Dipartimento medesimo. Art. 9. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2006 Il Presidente: Prodi |
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